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ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 14 MAGGIO 2021

Con l’ordinanza del Ministro della Salute del 14 maggio 2021 relativa agli spostamenti da e per l’estero, in vigore a partire da domenica 16 maggio, chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio italiano da Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 (inclusi dunque il Kazakistan e il Kirghizistan), ha l’obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli la certificazione di essersi sottoposto nelle SETTANTADUE (72) ORE antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall’art. 3 della suddetta ordinanza del Ministro della salute, l’obbligo di esibizione di test molecolare o antigenico NON si applica nei casi indicati all’art. 51, comma 7, lettere a), b), c), f), g), l), m), n), o) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.