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REGOLE VIGENTI PER L’INGRESSO IN ITALIA DEI CITTADINI KAZAKI

POSSIBILITA’ DI INGRESSO IN ITALIA PER I CITTADINI KAZAKI

(ULTIMO AGGIORNAMENTO 03/07/2020)

Almeno fino al 14 luglio 2020  le frontiere dell’area Schengen rimangono chiuse ai cittadini kazaki. Sono previste specifiche  eccezioni, in presenza di visto di ingresso valido, esclusivamente per le seguenti categorie:

– familiari di primo grado (congiunti o figli) di cittadini UE

– detentori di visto di studio

– cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo

EMERGENZA COVID-19. PROROGA FINO AL 31 AGOSTO 2020 DEI PERMESSI DI SOGGIORNO SCADUTI O IN SCADENZA TRA IL 31 GENNAIO 2020 ED IL 31 LUGLIO 2020 AI FINI DEL REINGRESSO IN ITALIA

1) Nel caso di collegamenti diretti con l’Italia, il rientro in territorio nazionale sara’ consentito senza che il richiedente debba munirsi di visto di reingresso o nota di accompagnamento consolare.
2) Nel caso di collegamenti indiretti con altro Paese Schengen, il richiedente deve munirsi di visto di Reingresso, previo nulla osta della Questura competente.
3) Nel caso di collegamenti con scali in Paesi extra-Schengen, questa Sede potra’ rilasciare una nota consolare secondo il modello allegato.

N.B.

Si ricorda, inoltre, che a partire dal momento dell’ingresso in Italia, tutti i viaggiatori provenienti dal Kazakhstan dovranno osservare un periodo di isolamento fiduciario presso il proprio domicilio di 14 giorni.