Gli stranieri e gli italiani residenti all’estero possono accedere alle Università italiane presentando domanda direttamente all’Ateneo prescelto, secondo le modalità da questo indicate e corredata dalla documentazione prescritta.
L’accertamento e la certificazione dell’idoneità dei titoli conclusivi di un ciclo di studi conseguiti presso Scuole e Università della circoscrizione consolare (Repubbliche del Kazakhstan e del Kyrgyzstan) ai fini dell’ammissione ai corsi universitari di primo e secondo livello nell’ordinamento locale, tramite Dichiarazione Di Valore (DDV), può essere richiesto all’Ufficio consolare di questa Ambasciata. La DDV è un documento rilasciato sulla base delle informazioni contenute nel titolo di studio ad essa allegato, senza possibilità di aggiunte, che ne riassume i contenuti e dichiara il suo valore nell’ordinamento di riferimento, senza comportare alcun riconoscimento ufficiale di equipollenza nell’ordinamento italiano. Le principali informazioni riportate riguardano: l’individuo che lo ha conseguito; tipologia di attestato (scolastico / universitario); anni di formazione (durata del ciclo di studi e complessivi); spendibilità del titolo nell’ordinamento di riferimento (per il proseguimento degli studi o nel mondo del lavoro).
DDV per studio
La Repubblica del Kazakhstan ha sottoscritto la Convenzione di Lisbona del 1997 sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio: gli atenei italiani riconosco la piena parità tra una DDV rilasciata da questa Ambasciata e le attestazioni (di comparabilità e/o verifica, a seconda dei casi) rilasciate dal Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche (CIMEA) riguardo ai titoli di studio rilasciati secondo l’ordinamento kazako.
Il rilascio è subordinato alla presentazione della seguente documentazione:
- Modello di richiesta
- Copia di un passaporto in corso di validità
- Titolo di studio conclusivo di un ciclo di studi rilasciato da Scuole / Università kazake o kirghise, munito di una traduzione conforme in italiano (Traduzione e legalizzazione dei documenti)
- Ricevuta di versamento dei corrispondenti diritti consolari o documentazione attestante lo status di studente*.
DDV per motivi lavorativi
Il richiedente che desideri l’aggiunta dell’indicazione delle attività lavorative consentite in Kazakhstan / Kyrgyzstan a chi abbia conseguito quel titolo, è tenuto a fornire evidenza delle stesse tramite idonea documentazione (aggiuntiva rispetto al precedente elenco), in particolar modo in relazione a professioni regolamentate (attestazione della spendibilità del titolo da parte dell’Istituto che lo ha rilasciato, normativa locale recante i requisiti per l’esercizio di professioni, eventuali abilitazioni ottenute successivamente al conseguimento del titolo presentato, etc.)
Il costo ordinario del servizio è indicato nella tabella dei principali diritti consolari.
*STUDENTI
Ai sensi dell’Art. 66, lettera c) D.Lgs. 71/2011 è consentita l’esenzione dal versamento degli ordinari diritti consolari chi richieda legalizzazione di documento e/o rilascio di dichiarazioni di valore per motivi di studio.
Tale esenzione sarà applicata esclusivamente alla legalizzazione di titoli studio e rilascio di Dichiarazioni Di Valore e spetta al diretto interessato dimostrare il proprio diritto ad usufruirne. A tal fine, a partire dal 1° aprile 2026, l’Ufficio Consolare accetterà esclusivamente alla seguente documentazione:
Foundation / Immatricolazione universitaria: Pre-Enrollment validato dall’Ateneo prescelto dagli aspiranti studenti sul portale Universitaly.
Ove l’ateneo non operi sul portale Universitaly, è possibile presentare un certificato di iscrizione universitaria recente con esami sostenuti e relative valutazioni riportate (non verranno accettate autocertificazioni: invitiamo gli studenti a verificare modalità di rilascio ed eventuali costi con la segreteria studenti del proprio Ateneo)
Nota Bene:
- Gli studenti che svolgono l’anno propedeutico presso un’Università italiana, devono rientrare in Kazakistan o Kirghizistan e presentare una nuova domanda di visto per immatricolazione universitaria. Di conseguenza, i servizi consolari potranno essere erogati esclusivamente a pagamento in assenza di un Pre-Enrollment validato.
ATTENZIONE: pur in presenza di un Pre-Enrollment validato, saranno rilasciate Dichiarazioni di Valore gratuitamente soltanto se richieste dall’Ateneo (informazione visibile sul portale Universitaly) e per il solo titolo che consente l’accesso al corso di studi prescelto (non anche titoli propedeutici e/o ulteriori). In tutti gli altri casi il rilascio sarà condizionato al previo versamento dei corrispondenti diritti consolari.
- A coloro che non abbiano sostenuto esami nel corso del 2026 non verrà riconosciuta l’esenzione e richiesto il versamento dei diritti consolari.
La trasmissione della documentazione indicata non preclude la possibilità di ulteriori verifiche in merito all’autenticità della stessa da parte dell’Ufficio Consolare.
Questa Ambasciata non collabora con alcuna agenzia o intermediario, né richiede pagamenti ulteriori rispetto alle percezioni consolari.
L’Ufficio consolare, inoltre, fornisce informazioni e assistenza per l’iscrizione a Scuole e Università in Italia e rilascia le necessarie dichiarazioni di valore per i titoli conseguiti presso Scuole e Università della circoscrizione consolare perché gli interessati possano ottenere l’equipollenza dei titoli di studio primari e secondari con analoghi titoli italiani, l’iscrizione a scuole ed Università italiane, il riconoscimento in Italia degli studi universitari, l’attribuzione del codice fiscale italiano e l’assegnazione di eventuali borse di studio.
Tutte le richieste provenienti dagli studenti (dichiarazioni di valore, legalizzazioni, informazioni ecc…) devono essere inviate alla seguente casella di posta elettronica: astana.studenti@esteri.it
Per ogni genere di questione in materia di visti, si prega di scrivere esclusivamente a: astana.visti@esteri.it
Si sensibilizza, infine, l’utenza:
- A compilare con la massima cura la modulistica scaricabile da questo sito web, assicurandosi di poter essere contattati tramite telefono oppure e-mail dall’Ufficio Consolare in caso di necessità;
- Ad assicurarvi che la documentazione sia predisposta secondo le procedure indicate sul sito di questa Ambasciata;
- A contattare l’Ufficio consolare – telefonicamente oppure tramite e-mail – soltanto per gravi motivi (non per informarsi sull’arrivo documentazione, tempistiche di lavorazione, solleciti, etc.): ogni minuto impiegato nel rispondere è un minuto sottratto alla lavorazione di documenti, inclusi i vostri!
Ricevuta la documentazione, l’Ufficio esaminerà la vostra richiesta e comunicherà, via mail oppure telefonicamente, l’ammontare esatto delle percezioni consolari e gli estremi per effettuare il pagamento. Ove il versamento non venga effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione, i documenti verranno restituiti al mittente senza essere lavorati.
Nel momento in cui i documenti saranno pronti, sarete contattati tramite posta elettronica / telefonicamente. In seguito dovrete chiamare autonomamente un corriere affinché ritiri la documentazione in Ambasciata e la consegni nel luogo prescelto.