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ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 18 GIUGNO 2021. AGGIORNAMENTO REGOLE PER I MOVIMENTI DA E PER ESTERO.

Si informa che con ordinanza del Ministro della Salute dello scorso 18 giugno ed entrata in vigore il 21 giugno, sono state aggiornate le regole applicabili ai movimenti da e per l’estero. Le principali novità riguardano:

a) per i Paesi dell’elenco C (Schengen+, Israele) si prevede l’ingresso, alternativamente, con tampone, certificato di guarigione o certificato vaccinale approvato dall’EMA. I certificati stranieri sono riconosciuti in automatico, purché redatti in italiano, inglese, francese o spagnolo;

b) la compilazione del Passenger Locator Form non è richiesta per i movimenti in fascia transfrontaliera;

c) i soggetti provenienti da USA, Canada e Giappone vengono esentati dalla quarantena se presentano una certificazione di vaccino, tampone o guarigione. Essendo nell’elenco D, tali soggetti non hanno più divieti di ingresso di sorta, salvo che nei 14 giorni prima dell’ingresso in Italia non abbiano soggiornato in un Paese dell’elenco E;

d) le restrizioni per India, Sri Lanka e Bangladesh sono prorogate sino al 30 luglio 2021;

e) per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, è previsto, tra l’altro, l’obbligo di un periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni fino al 30 luglio.

Circa l’articolo 6 dell’ordinanza, relativo ai minorenni, si precisa quanto segue:

a) i minori di età tra i 6 anni compiuti e i 18 anni non compiuti, se viaggiano con genitore/accompagnatore con certificato verde, non sono soggetti a quarantena (ma sono comunque soggetti a obbligo di tampone, se questo è prescritto per l’ingresso);

b) i minori di anni 6 non devono fare il tampone in nessun caso; sono anche esentati da quarantena se viaggiano con genitore/accompagnatore con certificato verde.

Per certificato verde, si intendono:

a) certificati verdi italiani di vaccinazione (da almeno 14 giorni), guarigione o test negativo (da non più di 48 ore);

b) i certificati verdi di Paesi UE equivalenti a quelli italiani sopra indicati;

c) i certificati stranieri che attestano vaccino (a seguito di una vaccinazione validata dall’EMA), guarigione o test.

Per ulteriori informazioni sulle regole applicabili ai movimenti da e per l’estero, si suggerisce di consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale:

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/06/restrizioni_allingresso_in_italia_-_18.06.pdf